Codice deontologico
1. La redazione di Ricerche di storia politica è composta da storici che si riconoscono nel metodo scientifico della storia politica. Il lavoro redazionale si basa sulla libera e franca discussione in uno spirito di reciproco rispetto e senza vincoli gerarchici. In questa prospettiva è opportuno mantenere una distinzione fra la sfera della ricerca e l’attività propriamente politica: la legittima differenza di opinioni politiche deve restare al di fuori della discussione redazionale.
2. I membri della redazione, del comitato direttivo e della segreteria di redazione riconoscono e praticano questi principî generali e osservano allo stesso tempo un codice di riservatezza nei riguardi delle discussioni sugli autori e delle procedure di valutazione e in generale delle riflessioni prodotte durante le riunioni di redazione e negli scambi epistolari relativi al lavoro redazionale.
3. I membri della redazione, del comitato di direzione e della segreteria di redazione sono tenuti a mantenere un comportamento consono anche quando operano nella sfera pubblica: sulla stampa, nelle radio e nelle televisioni e nei social media, utilizzando un linguaggio appropriato e tollerante, evitando un linguaggio scurrile o offensivo.
4. L’appartenenza alla rivista è incompatibile con le cariche politiche e di partito per le quali è necessario ottenere il congedo dall’Università. I membri eletti a cariche politiche decadono dalla redazione, dal comitato direttivo o dalla segreteria di redazione per esservi riammessi su richiesta e con procedura di voto al termine del mandato.
5. Non è compatibile con l’appartenenza alla rivista l’essere stati condannati in via definitiva per reati per violenza contro le persone, la pubblica amministrazione e per reati di odio.
6. Non è compatibile con l’appartenenza alla rivista o la partecipazione ai numeri in veste di autore la condanna per plagio di altri autori così come aver falsificato i risultati delle proprie ricerche.
7. In caso di violazione del codice deontologico si può essere deferiti al collegio dei probiviri che è costituito dal comitato di direzione in carica. In caso di controversie che coinvolgano membri del comitato di direzione, tali membri sono esclusi dal collegio di probiviri.
8. Il comitato di direzione, sentite le parti coinvolte, può comminare a maggioranza le seguenti sanzioni: nel caso di violazione dei punti 2 o 3 richiamoalla prima violazione, decadenza alla seconda, nel caso di violazioni dei punti 5 o 6 decadenza.